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Legittima la revoca dell’assessore per «divergenze inconciliabili» col sindaco

È legittimo il provvedimento del sindaco che dispone, ex art. 46, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la revoca di un assessore comunale a motivo dell’esistenza di «divergenze inconciliabili» fra i due soggetti. È quanto stabilito dal TAR Friuli-Venezia Giulia, 19 settembre 2023, n. 271.

Il TAR ricorda che per costante giurisprudenza (vedi ex multis, C.d.S., Sez. V, 10 luglio 2012, n. 4057) la revoca dell’assessore da parte del sindaco è atto ampiamente discrezionale, la cui motivazione può validamente basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa.

Nel caso di specie, peraltro, il fondamento logico-giuridico delle determinazioni risulta diffusamente esposto nel contenuto di tali atti, ove si rappresenta l’emersione di “divergenze inconciliabili” tra il sindaco e gli assessori, relativamente a tematiche in materia di politica ambientale (specificamente indicate nel “sistema di raccolta dei rifiuti urbani”), con compromissione di quella coesione necessaria a perseguire il programma di mandato. Detta motivazione risulta congrua e del tutto idonea a sostenere l’interruzione di un rapporto che ha carattere prettamente fiduciario (alla luce della natura fiduciaria dell’incarico (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 15 luglio 2021, n. 743) e la cui permanenza in vita può ben essere condizionata da valutazioni di natura politica (T.A.R. Liguria, Sez. II, 30 settembre 2016, n. 964).

 

La redazione PERK SOLUTION

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