Con riferimento alle procedure di conferimento degli incarichi e alle forme di pubblicità non risulta conforme al dettato normativo la previsione del regolamento comunale, volta ad individuare due procedure differenziate a seconda dell’importo dell’incarico. A differenza di quanto avviene per gli appalti pubblici, infatti, le modalità di affidamento dell’incarico professionale non mutano in ragione dell’importo dell’incarico da conferire, ma devono essere sempre conformi alle regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell’assegnazione dell’incarico. Ne deriva che qualunque incarico, a prescindere dal suo importo, può essere conferito solo dopo una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità e, dunque, instaurata a seguito di un’adeguata pubblicizzazione dell’avviso relativo. Per tali ragioni è da escludere che, con riferimento agli incarichi di importo più contenuto, il comune possa limitarsi, in assenza di alcun riferimento alla doverosa pubblicizzazione della selezione ed alla garanzia della parità di accesso degli interessati, a ricorrere ad “apposita selezione comparativa”. Sono alcuni dei rilievi mossi dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, Deliberazione n. 3 del 21.01.2021, nell’espletamento delle funzioni di controllo sul Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni di un Comune.
La Sezione rammenta che, ai sensi del comma 6 dell’art. del D.Lgs. 165/2001, i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo da parte delle PA riguardano:
a) l’oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
b) l’impossibilità oggettiva, preliminarmente accertata, di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’amministrazione;
c) la natura temporanea e altamente qualificata della prestazione (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
d) la preventiva determinazione della durata, dell’oggetto e del compenso della collaborazione;
e) il ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;
f) la valutazione dell’organo di revisione per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.
Le deroghe al principio concorsuale hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali “procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.
Quanto agli adempimenti relativi alla pubblicità degli incarichi esterni, la Sezione, nel richiamare quanto previsto dall’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 in merito alla individuazione delle informazioni che devono essere pubblicate e costantemente aggiornate, evidenzia la necessità del rispetto della tempistica prevista dall’art. 15, comma 4, del d.lgs. 33/2013, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell’incarico”.