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Le misure di welfare integrativo previste dall’art. 82 CCNL non sono assoggettate al limite del trattamento accessorio

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 174/2023/PAR, si è pronunciata nel senso che “le misure di welfare integrativo previste dall’art. 82 CCNL non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017” (negli stessi termini, la già citata deliberazione n. 61/2023/PAR della Sezione ligure, secondo cui le predette misure “non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL”).

In particolare, il Comune istate ha chiesto di sapere se un Ente, che in passato non aveva già stanziato risorse per welfare integrativo, possa destinare somme, ai sensi della disciplina contenuta all’art. 82 CCNL 16/11/2022, rubricato “welfare integrativo” prevedendo in sede di contrattazione decentrata integrativa, la concessione ai dipendenti dell’Ente di benefici di natura assistenziale e sociale attraverso l’adesione a una impresa di assicurazione, anche oltre il limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, vista la destinazione di tali somme che risulta volta alla concessione di benefici di natura meramente assistenziale e sociale e non già retributiva.

Per la Sezione, la nuova previsione contrattuale ha previsto la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare, per l’attivazione di piani di welfare, anche quota parte del fondo risorse decentrate, così innovando rispetto alla disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia. Ad avviso del Collegio, quindi, benché finanziate dal fondo risorse decentrate, anche le misure finalizzate al welfare integrativo previste dal citato art. 82 del nuovo CCNL hanno natura non retributiva, ma meramente contributiva-previdenziale; sicché la relativa spesa non è assoggettata al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017.

Tuttavia, rileviamo la nota della RGS si segno contrario, che ha invece evidenziato come gli eventuali incrementi discrezionali del Fondo decisi dagli enti per finanziare piani di welfare integrativo del proprio personale rientrino nel limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017.

 

La redazione PERK SOLUTION

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