L’INPS, con la circolare n. 116 del 17-10-2022 fornisce le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 18 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, c.d. Decreto Aiuti-ter. L’articolo citato prevede che sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto-legge.
L’Istituto evidenzia che l’erogazione della indennità per il tramite dei datori di lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato, considerato che l’istituto della compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per tali lavoratori a tempo determinato. L’articolo 01, comma 10, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevede, infatti, la possibilità di compensare le prestazioni a carico dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato. L’esclusione dell’istituto della compensazione per tali rapporti di lavoro tiene conto dell’elevato ricorso alle prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di lavoro agricoli. L’erogazione da parte del datore di lavoro trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 1.538 euro, nella competenza del mese di novembre 2022, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.
Nella valutazione del tetto della retribuzione vanno considerate anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva in ragione del superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell’articolo 55 del decreto-legge n. 50/2017. Possono accedere al riconoscimento dell’indennità una tantum di 150 euro tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. L’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).
La redazione PERK SOLUTION