La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con deliberazione n. 31/2024, in riscontro all’istanza di parere formulata da un Comune, ha ribadito che ai sensi dell’art.1, c. 790, l. 160/2019, ogni qual volta ricorra l’affidamento a terzi dell’attività di riscossione delle entrate locali di cui all’art. 52, c.5, lett. b), d.lgs. 446/1997, i versamenti da parte dei contribuenti/utenti devono affluire direttamente sui conti dedicati, accesi presso la tesoreria ed intestati all’ente locale, salvo nel caso in cui il gestore dell’attività di riscossione sia una società in house providing”.
Nel caso di specie, l’Ente intende istituire aree di sosta a pagamento sul territorio comunale e “che al fine di agevolare le modalità di fruizione del servizio, oltre all’utilizzo di carte di credito e monete, vorrebbe offrire la possibilità di pagare la sosta tramite il servizio messo a diposizione da società operanti nel settore le quali consentono il pagamento mediante l’utilizzo di App da scaricare sugli smartphone degli utenti”. L’Ente aggiunge che “Le convenzioni tipo predisposte da queste società prevedono, in genere, la riscossione diretta di tali somme su conti correnti delle società stesse, le quali si impegnano a riversare con cadenza prestabilita dal contratto le somme introitate, previa trattenuta del corrispettivo pattuito”. Quindi, il Comune chiede alla Sezione se tali soggetti siano obbligati ad introitare i proventi su conti correnti dedicati intestati all’Ente ai sensi art. 1, c.790, l. 160/2019, oppure se possano riscuotere tali somme su propri conti correnti e poi procedere al riversamento.
La Sezione, nel ripercorrere il quadro normativo, ricorda come la disciplina sull’acquisizione delle entrate degli enti locali sia stata oggetto di riforma negli ultimi anni, in particolare, ad opera, prima del DL 193/2016, conv. con legge n. 225/2016 e, tre anni più tardi, della legge n. 160/2019, con la finalità di assicurare il tempestivo incasso delle entrate da parte dell’ente locale, anche nel caso di affidamento a terzi dell’attività di riscossione. La normativa vieta agli operatori incaricati della riscossione l’incasso diretto, con eccezione delle società indicate al numero 3 della lett.b) del comma 5 dell’art.52 d.lgs. 446/1997, vale a dire, le società in house providing.
Al riguardo, il Ministero delle Finanze, su sollecitazione del settore bancario, ha adottato nel 2020 una circolare (n.3/DF, n.46157 del 27.10.2020), contenente le linee guida in ordine all’applicazione delle previsioni del comma 790. Nella circolare il Mef evidenzia che “L’applicazione della norma in parola comporta che, per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, l’ente locale è obbligato ad accendere un apposito conto presso il tesoriere, collegato al conto di tesoreria principale esclusivamente dedicato alla riscossione di detta entrata. Ciò al fine di consentire al soggetto affidatario, che non può riscuotere direttamente alcuna somma, di visionare quanto versato dai contribuenti, sia ai fini del controllo per l’eventuale attività di accertamento e di riscossione coattiva, sia ai fini del calcolo del proprio compenso, come concordato contrattualmente con l’ente”. Il Mef ha, altresì, precisato che, anche nel caso in cui il pagamento avvenga mediante il sistema PagoPa, l’ente deputato a ricevere il versamento è l’ente locale.
Qualora il servizio affidato a terzi esuli dallo stretto ambito applicativo del richiamato art.52 (accertamento e riscossione entrate) ed integri la gestione di un diverso servizio, che implichi per l’affidatario l’introito diretto da parte dell’utenza di corrispettivi anche di spettanza locale, la norma contenuta nell’art.1, c.790, l. 160/2019 non troverà applicazione.
La redazione PERK SOLUTION