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Le convenzioni di segreteria e modalità di calcolo delle capacità assunzionali

Nella seduta del 15 ottobre scorso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell’Interno sulle convenzioni di segreteria.
Dal report dei lavori della Conferenza, l’anticipazione dei contenuti del provvedimento ministeriale:

  • La nomina del segretario è disposta dal sindaco del comune, o presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in convenzione e, parità di classificazione, da quello avente maggiore popolazione. Tale comune o provincia assume il ruolo di ente capofila.
  • Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all’art. 33 comma 2 del DL 34/2019, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION