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Lavori somma urgenza, procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio

Con deliberazione n. 5/2020/PAR, la Corte dei conti, Sez. Basilicata, fornisce parere ad una richiesta di un Comune originata dal fatto che, a seguito dell’insorgere nel corso del 2019 di alcune obbligazioni conseguenti all’effettuazione di lavori di somma urgenza, il responsabile dell’area finanziaria non abbia provveduto a predisporre tempestivamente la proposta di atto deliberativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale ex artt. 191, co.3 e 194, co.1 lett. e) del D.lgs. 267/2000, provvedendo ad estinguere i relativi debiti con propria determina. Veniva richiesto, altresì, di conoscere l’avviso della Sezione in merito alla possibilità di riconoscere l’utile d’impresa per i lavori svolti in presenza di un’attività gestionale mantenuta entro l’ambito temporale segnato dalla legge.

Secondo i magistrati contabili, nel richiamare la normativa vigente in materia, ex artt. 191 del d.lgs. 267/2000 e 163 del d.lgs. 50/2016, nonché l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Aut. con del. n. 21/2018, hanno evidenziato che sia sempre necessario adottare una delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio originati dall’effettuazione di lavori di somma urgenza per i quali non si sia rigorosamente rispettata la tempistica e tutte le condizioni procedimentali scaturenti dall’applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 163 del D.lgs. n.50/2016 e 191 del D.lgs. 267/2000. Tanto in considerazione del fatto che, in tal caso, il rinvio alle modalità previste dall’art. 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti fuori bilancio non riveste una valenza esclusivamente procedimentale ma anche sostanziale. In tal caso, il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e il funzionario che ha disposto illegittimamente il pagamento dell’opus (cfr. parere Sez. Sicilia , in delibera n.121/2019), in disparte i profili di responsabilità emergenti in tale accadimento.

Laddove, invece, l’iter procedurale seguito dall’amministrazione si sia svolto nell’ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle “modalità” di cui all’art. 194 lett. s) del TUEL è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo e in tal caso l’utilitas per l’amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente.