In sede di giustificazione dei costi della manodopera indicati nell’offerta economica, eventuali errori asseritamente materiali in cui sia incorso l’operatore economico nella indicazione di detti costi possono essere emendati solo se percepibili ictu oculi come tali dal contesto stesso dell’atto e senza dovere attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima. Diversamente, la “correzione” si tradurrebbe in una inammissibile manipolazione e variazione postuma dei contenuti dell’offerta con violazione del principio della par condicio dei concorrenti. Lo ha stabilito l’Anac nel parere di precontenzioso n. 349 del 20 luglio 2022 espresso in seguito all’istanza presentata dalla Rai nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento di logistica integrata per il centro di produzione.
La Rai ha chiesto all’Autorità di esprimere un parere sulla legittimità delle modifiche apportate in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta dall’operatore economico al costo della manodopera indicato nell’offerta economica e riguardo alla sussistenza dei presupposti per l’esclusione dell’operatore dalla gara. La società ha indicato nell’offerta economica costi della manodopera di 538.173 euro (su base annua). Successivamente, a seguito della richiesta della stazione appaltante di illustrare le giustificazioni relative alle singole voci di costo che hanno concorso a determinare l’importo offerto, la società ha dettagliato le componenti del costo della manodopera arrivando a un importo totale di 680.189 euro, senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Nella dichiarazione di offerta non c’è traccia di alcun indizio che possa far ritenere che il costo annuo della manodopera sia il frutto di un errore materiale di calcolo e non invece di una stima incongrua del costo del lavoro. L’importo indicato in sede di giustificazioni è una inammissibile variazione postuma.
La redazione PERK SOLUTION