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La Tari è dovuta per gli immobili dello Stato Pontificio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 13375 del 18/5/2021, ha riconosciuto l’assoggettabilità degli immobili dello Stato pontificio al prelievo comunale afferente il servizio di raccolta dei rifiuti, in assenza di una specifica norma di legge o regolamentare, poiché non è sufficiente ai fini dell’esenzione dalla “tassa dei rifiuti” la condizione soggettiva considerata nell’art. 16 del Trattato lateranense. L’art. 16 del Trattato lateranense stabilisce che gli immobili nella stessa norma elencati e adibiti a sedi di istituti pontifici, non sono assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. Lo Stato Italiano, nel dare attuazione alla predetta norma, ha stabilito, ad esempio, l’esenzione per gli immobili in questione per l’imposta locale sui redditi, per l’ICI (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. e), ma non per quanto riguarda la tassa sui rifiuti. Già la Corte di Cassazione ha riconosciuto la debenza della TARI (con riferimento alla Pontificia Università Lateranense, Sez. 5, n. 4027 del 14/03/2012; e in relazione a edificio adibito a Seminario, Cass. n. 15407/2017), affermando che non vi è esenzione della tassa per i rifiuti solidi urbani, cui sono estensibili gli orientamenti della giurisprudenza formatisi per i tributi omologhi, quali TARSU e la TIA, dovendosi escludere il richiamo analogico all’art. 7 comma 1, lett. I) del d.lgs. n. 504 del 1992, in quanto norma agevolativa di stretta interpretazione dettata in materia di ICI.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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