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La sostituzione del personale cessato soggiace alle nuove regole assunzionali

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 93 del 30.07.2020 chiarisce ulteriori dubbi interpretativi circa la capacità assunzionale degli enti a fronte del nuovo quadro normativo per effetto dell’art. 33, comma 2 del DL 34/2019 e smi e della normativa di attuazione contenuta nel decreto interministeriale del 17.03.2019. La Sezione ricorda come il fulcro centrale sia dato da una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato, basata sulla “sostenibilità finanziaria” della spesa, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell’ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). A tal fine, i giudici non possono che ribadire il principio per cui, per le assunzioni da effettuare dall’entrata in vigore della nuova normativa, i nuovi spazi assunzionali sono legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa misurata attraverso i valori soglia per come definiti nella nuova disciplina normativa, per effetto dell’art. 33, comma 2 del DL 34/2019 e smi e dalla normativa di attuazione contenute nel decreto del 17.03.2019. Ne deriva che, per le procedure effettuate dal 20 aprile 2020, i comuni non possono procedere alla sostituzione del personale cessato nell’anno (per dimissioni volontarie, pensionamento o mobilità), a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali. Inoltre, la Sezione ha chiarito che nell’ambito delle entrate correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzionali, sono inclusi i contributi di parte corrente percepiti dai comuni ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)”. Ai fini della determinazione dei valori soglia rilevanti per le procedure assunzionali dei comuni, il comma 2 dell’articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, nel fare riferimento “alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”, non opera alcuna distinzione con riferimento alla tipologia di entrate correnti; pertanto non vi è ragione per escludere, dalle entrate correnti rilevanti per la definizione dei limiti assunzionali, i contributi di parte corrente percepiti dai comuni ai sensi della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

 

 

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