L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 569 del 9 dicembre 2020, fornisce chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di registro sulle concessioni per la gestione delle stazioni marittime e dei servizi di supporto ai passeggeri, ritenendo che la proroga ex lege delle concessioni demaniali, indipendentemente dalla modalità utilizzata per la loro formalizzazione, fa sorgere in capo alle parti l’obbligo di denuncia della proroga della concessione, e l’obbligo di pagamento della relativa imposta commisurata sul nuovo periodo della concessione.
Sotto il profilo fiscale, le concessioni demaniali marittime sono soggette ad obbligo di registrazione ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 (TUR) e dell’articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo decreto. L’imposta di registro si applica, quindi, in misura proporzionale con aliquota del 2% applicata sull’ammontare del canone complessivamente pattuito per l’intera durata della concessione (cfr. art. 45 TUR e Ris. n.15/E del 05/02/1999). In caso di proroga ex lege di tali concessioni, l’Agenzia richiama l’articolo 36, comma 3 del Tur, che disciplina i contratti con proroga tacita, ai sensi del quale l’imposta è applicata in relazione alla durata pattuita, salvo l’obbligo delle parti di denunciare a norma dell’art. 19 l’ulteriore periodo di durata del rapporto e di pagare la relativa imposta in base alle norme vigenti al momento in cui il contratto è divenuto vincolante per il nuovo periodo.
Pertanto, la differente durata della concessione, prorogata per effetto dell’articolo 199, comma 3, lettera b), del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (ai sensi del quale “La durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione e dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi”), dovrà essere denunciata, nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la proroga (art. 19 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131 – TUR). A seguito di tale denuncia l’Ufficio procederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata di proroga, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR.