Il contratto per l’incarico legale può considerarsi validamente concluso solo con lo scambio contestuale di proposta ed accettazione scritte, dato il vincolo di forma ad substantiam che caratterizza i negozi con la pubblica amministrazione. È principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che il requisito della forma prescritto a pena di nullità, quale strumento di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento della Pubblica Amministrazione, al fine di prevenire eventuali arbitrii e consentire l’esercizio della funzione di controllo, non può essere surrogato dalla deliberazione con cui l’organo competente a formare la volontà dell’ente abbia autorizzato il conferimento dell’incarico professionale. L’atto deliberativo non può essere qualificato come proposta contrattuale (suscettibile di accettazione anche per fatti concludenti), ma come provvedimento ad efficacia interna, avente quale unico destinatario l’organo legittimato a manifestare all’esterno la volontà dell’ente (Cass. 6555/2014; Cass. 24679/2013; Cass. 1167/2013).
Compete all’Ente, di propria iniziativa, conformarsi alle regole di buon andamento, sollecitando la formalizzazione di una convenzione avente i medesimi contenuti economici della delibera di incarico. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.22652 del 19 ottobre 2020.