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La dismissione di quote azionarie pubbliche non è soggetta alle norme sull’evidenza pubblica

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in una controversia avente a oggetto la procedura selettiva per la cessione della partecipazione azionaria in una società a partecipazione pubblica. La dismissione di quote azionarie pubbliche non è soggetta alle norme sull’evidenza pubblica, e nemmeno a quelle sulla contabilità generale dello Stato, risolvendosi in un’operazione che l’ente pubblico pone in essere con modalità privatistiche, dovendosi soltanto attenere ai generali principi di trasparenza e non discriminazione. Non rileva, ai fini del radicamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che la società gestisca un pubblico servizio, dovendo ritenere a ciò necessario, secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale, che si tratti di una amministrazione che eserciti in concreto il proprio potere autoritativo ovvero di un soggetto privato, cui una disposizione di legge consenta l’esercizio di un potere della medesima natura. Pertanto, la dimissione della partecipazione azionaria pubblica costituisce vicenda che viene posta in essere “iure privatorum” e con il rispetto dei soli principi di non discriminazione e trasparenza e senza l’obbligo normativo di ricorrere alla procedura di evidenza pubblica che, come tale, possa radicare, in capo agli aspiranti acquirenti del pacchetto azionario, un interesse legittimo e la conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. È quanto ribadito dal TAR Lazio, Sez. III ter, sentenza 12/4/2021 n. 4266 dichiarando inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso presentato da una Società contro l’ Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo d’Impresa Spa – Invitalia spa, e il Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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