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La Corte dei conti può sindacare l’economicità e l’efficacia delle scelte amministrative

La Corte dei conti ha il potere di sindacare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente, i quali devono essere ispirati ai criteri di economicità ed efficacia. Criteri che assumono rilevanza sul piano non già della mera opportunità, ma della legittimità dell’azione amministrativa. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione unite civili, con sentenza 20 ottobre 2020, n. 22811.
Nel caso di specie, è emerso che la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana della Corte dei conti condannava il Soprintendente Speciale per il Polo Museale per il danno erariale conseguente all’irregolare affidamento, alla associazione culturale, di spazi per la realizzazione di spettacoli teatrali estivi. La Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rilevava comunque che l’assegnazione della concessione non sia stata preceduta da una adeguata valutazione dei presupposti per la gratuità e che quindi la mancata riscossione dei canoni concessori abbia comportato la violazione della disciplina sulle esenzioni per l’uso dei beni culturali affidati alla gestione della Soprintendente. Secondo il giudice contabile, la gestione dell’intera vicenda è stata condotta in maniera molto approssimativa, per non dire irrazionale, senza considerare in alcun modo l’esigenza di valorizzazione del bene e le criticità emerse in sede istruttoria, debitamente segnalate da una nota dell’Ufficio tecnico. In particolare – ha sottolineato la Sezione giurisdizionale centrale d’appello – non è assolutamente provato nel caso di specie il diretto rapporto e l’effetto di valorizzazione tra il bene culturale concesso in uso e gli eventi organizzati dall’associazione, che ha in sostanza svolto attività destinate ad un pubblico pagante, né, tantomeno, risulta dimostrato un aumento di fruizione del bene nei valori ideali che esso esprime, ma anzi la fruibilità complessiva risulta addirittura ridotta.
Nel merito, i giudici di Cassazione hanno ribadito che l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l’attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità. La valutazione operata, nella specie, dalla Corte dei conti non ha avuto, dunque, ad oggetto il “merito” della concessione in uso degli spazi, ossia un controllo volto a sindacarne l’utilità, bensì, unicamente, la verifica della conformità a legge dell’atto posto in essere, sotto il profilo del rispetto della disciplina sulle esenzioni dal pagamento del canone concessorio e dei principi in tema di valorizzazione dei beni culturali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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