Nella seduta di giovedì 10 novembre la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) c.d. “decreto Aiuti-ter”. (C. 5-A). A seguito dell’esame in sede referente presso la Commissione speciale, il provvedimento si compone di 47 articoli, articolati in cinque Capi. Il testo passa ora all’esame del Senato.
Tra i provvedimenti di interesse per gli enti locali, segnaliamo:
L’articolo 5, comma 1 che incrementa di 200 milioni di euro per l’anno 2022 l’importo del contributo straordinario autorizzato dal D.L. n. 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica. L’incremento di risorse è destinato per 160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province.
L’articolo 5, comma 6-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, che attribuisce alle regioni e alle province autonome, per il 2023, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza energetica in corso. L’utilizzo dell’avanzo per tali finalità è autorizzato già a partire dall’approvazione del rendiconto da parte dell’organo esecutivo di regioni e province autonome.
L’articolo 5, comma 6-ter, inserito nel corso dell’esame in sede referente, che esonera per l’anno 2022 gli enti locali dall’obbligo di rendiconto dei contributi straordinari ricevuti per disposizioni di legge per fronteggiare l’emergenza Covid-19 e per sostenere i maggiori oneri relativi all’energia elettrica e al gas.
L’articolo 6, che incrementa la dotazione del fondo istituito dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (c.d. aiuti bis), aggiungendo, ai 40 milioni già stanziati, ulteriori 100 milioni di euro destinati a riconoscere
agli esercenti servizi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell’analogo periodo 2021, per l’incremento di costo, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l’acquisto del carburante.
L’articolo 7 che dispone, per il 2022, un incremento di 50 milioni di euro del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
L’articolo 18 che prevede la corresponsione di un’indennità una tantum di 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre fino a 1.538 euro.
L’articolo 22, modificato nel corso dell’esame in sede referente, che reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione di opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR e dal
PNRR (commi 1 e 2), nonché a prevedere e disciplinare l’istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, dell’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.
L’articolo 29, che in analogia a quanto previsto per gli enti locali titolari di interventi PNRR, introduce, anche per gli enti locali attuatori degli interventi del piano complementare, un meccanismo di preassegnazione automatica delle risorse finanziarie (Fondo per l’avvio di opere indifferibili) per ciascun intervento, di un importo aggiuntivo rispetto a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, pari al 15 per cento dell’importo già assegnato.
L’articolo 30 reca disposizioni in materia di utilizzo di economie risultanti da contratti pubblici o concessioni di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, prevedendo che le risorse assegnate e non utilizzate possano essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nell’ambito dei medesimi interventi, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.
L’articolo 31, comma 1, autorizza il MISE, quale Amministrazione centrale titolare dei previsti interventi, ad affidare direttamente la realizzazione di piattaforme informatiche funzionali a garantire l’acquisizione, l’elaborazione e la gestione dei dati e processi relativi a società ed enti in house, al fine di garantire lo svolgimento delle attività di coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
L’articolo 32 attribuisce ad Invitalia S.p.A. la promozione della definizione e della conclusione di appositi accordi-quadro per l’affidamento di servizi tecnici e di lavori, con il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l’affidamento dei contratti pubblici, al fine di accelerare l’avvio degli investimenti del PNRR.
L’articolo 40 proroga al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell’interessato, l’applicazione delle disposizioni che hanno stabilito l’esonero, inizialmente non oltre il 31 dicembre 2021, dalle autorizzazioni in materia di beni culturali e di immobili ed aree di interesse paesaggistico, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991.
La redazione PERK SOLUTION