L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 274 del 20 aprile 2021, ha chiarito che l’attività svolta da una cooperativa a favore di minori con bisogni educativi speciali, caratterizzata da una duplice funzione educativa e socio-sanitaria, rientra nell’ambito applicativo del n.1) della Tabella A, parte II-bis, allegata al Decreto IVA, che prevede l’applicazione dell’IVA con aliquota del 5 per cento. La medesima aliquota del 5 per cento trovi applicazione per i servizi di sostegno all’apprendimento resi ai genitori dei minori affetti dagli anzidetti disturbi: la modalità on line di svolgimento della prestazione resa dall’Istante, sostitutiva – a causa dell’emergenza COVID-19 – della modalità c.d. in presenza, richiede l’intervento dei genitori, attraverso i quali i minori possono ricevere feedback sul lavoro fatto e avere supporto. Trattasi di prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale, resa direttamente ai minori, e come tali non autonomamente soggette all’imposta. Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto IVA, infatti, sono attratte alla stessa disciplina dell’operazione principale, concorrendone a formare la base imponibile. Nel caso di specie, la Cooperativa non rientra nell’elenco dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria e non eroga servizi prettamente sanitari bensì prestazioni a carattere socio-sanitario ed educativo. Ne consegue, pertanto, che le prestazioni svolte andranno regolarmente documentate con l’emissione di fatture elettroniche tramite il sistema di interscambio, ed una copia (in formato elettronico o cartaceo) andrà messa a disposizione dei clienti consumatori finali, salvo loro rinuncia.