Skip to content

Iscrizione all’Albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali

Con la Risoluzione n. 4/DF del 13 aprile 2021, il Dipartimento delle Finanze fornisce alcuni chiarimenti relativamente all’iscrizione nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. n.446 del 1997 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali.
il Dipartimento chiarisce che nelle more dell’emanazione del regolamento che istituisce la sezione separata – sul quale è stata raggiunta l’intesa presso la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali e che dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato – i soggetti interessati possano richiedere l’iscrizione provvisoria nell’albo di cui all’art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. All’atto dell’iscrizione, le società in discorso dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo, ai sensi dell’art. 17 del D. M. 11 settembre 2000, n. 289 mentre, per quanto concerne i requisiti finanziari, dovranno dimostrare di possedere le misure minime di capitale interamente versato in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria previste dall’art. 1, comma 807 della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1092 della legge 30 dicembre 2020, n. 1781 , per l’esercizio delle attività propedeutiche in questione, misure che sono già in vigore indipendentemente dall’emanazione del decreto di cui all’art. 1, comma 805 della legge n. 160 del 2019. Ottenuta tale iscrizione provvisoria, le società in discorso potranno partecipare alle gare bandite dagli enti locali per l’affidamento delle attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali. Infatti, l’iscrizione nell’albo costituisce ormai un requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi in questione e per il successivo svolgimento della relativa attività, dal momento che la legge di bilancio 2020 ha previsto l’iscrizione di dette società in un’apposita sezione dell’albo. Una volta emanato il citato decreto di cui all’art. 1, comma 805, della legge n. 160 del 2019, sarà perfezionata l’iscrizione delle società in discorso nella sezione “ad hoc” dell’albo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli