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INPS: precisazioni sulla compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce UniEmens/ListaPosPA

Con il Messaggio n. 749 del 20-02-2024, l’INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di compilazione della sezione “Ente Versante” delle denunce UniEmens/ListaPosPA nei casi di corresponsione, dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio, di emolumenti arretrati a lavoratrici e lavoratori beneficiari dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. In tali casi, infatti, l’erogazione di emolumenti arretrati può determinare il venire meno del diritto all’esonero o la variazione della misura dello stesso.

La circolare n. 105 del 7 agosto 2012 ha previsto che la denuncia di emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro o nel periodo di sospensione dal servizio, sia effettuata tramite l’invio di un elemento V1, Causale 1, relativo all’ultimo periodo di servizio precedente la cessazione o la sospensione del rapporto di lavoro.

A seguito dell’introduzione dei Flussi a Variazione V1, Causale 5 (cfr. il messaggio n. 2791 del 5 luglio 2017), la denuncia degli importi arretrati è altresì consentita tramite la trasmissione sull’ultimo periodo di servizio di un elemento V1, Causale 5, che riporti tutti gli emolumenti a esso riferiti, includendo le erogazioni arretrate, per le quali andrà compilata l’apposita sezione “Ente Versante” ai fini della puntuale indicazione dell’importo e del periodo di erogazione.

I Flussi a Variazione V1, Causale C5, costituiscono, tuttavia, l’unica modalità di denuncia utilizzabile nei casi in cui l’erogazione degli emolumenti arretrati determini il venire meno del diritto, o la variazione della misura dello stesso, come nel caso dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 213/2023, e di altre misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>. Pertanto, allo scopo di consentire una puntuale verifica della contribuzione dichiarata e degli sgravi spettanti, ai fini dell’Estratto Conto Amministrazione (ECA), assume rilevanza la corretta modalità di compilazione della sezione “Ente Versante”.

A tale fine sono stati recentemente introdotti appositi controlli per verificare che il contributo dichiarato nella sezione “Ente Versante” tenga conto della quota oggetto di sgravio e sia, dunque, esposto al netto della quota stessa. I suddetti controlli, avviati già a partire dal mese di dicembre 2023, restituiscono un “Avviso non Bloccante” che evidenzia l’errore emerso in sede di controllo, ma non impedisce l’invio della denuncia contributiva.

A partire dal mese di aprile 2024, invece, l’errore diverrà “Errore Bloccante” e la denuncia potrà essere trasmessa solo dopo la correzione dell’errore. Per maggiori chiarimenti nell’allegato (Allegato n. 1) sono riportati alcuni esempi.

Allegati:
Messaggio numero 749 del 20-02-2024
Messaggio numero 749 del 20-02-2024_Allegato n 1

 

La redazione PERK SOLUTION