Con la Circolare n° 7 del 14-01-2022, l’INPS fornisce chiarimenti in ordine agli obblighi contributivi relativi ai dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea, nonché le indicazioni per definire le istanze di rimborso della contribuzione versata alle Casse e ai Fondi pensionistici. Sono altresì riepilogate le disposizioni che disciplinano la facoltà di trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti, sia nell’ambito del regime pensionistico dell’Unione europea che negli ordinamenti nazionali.
I dipendenti pubblici collocati fuori ruolo che assumono un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea godono di un particolare regime previdenziale. L’Amministrazione di appartenenza del dipendente è tenuta ad adempiere agli obblighi di denuncia e di versamento della contribuzione per l’intera aliquota contributiva (cfr. l’art. 2115 c.c.), alle Casse e ai Fondi ai quali risulta iscritto lo stesso al momento del collocamento fuori ruolo, per tutto il periodo in cui il dipendente permane in tale collocamento, fermo restando l’obbligo del lavoratore al versamento della ritenuta a proprio carico al datore di lavoro. La contribuzione da versare è commisurata ad un imponibile rapportato alla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, non collegata alla prestazione di lavoro. Per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Pubblica permangono, tuttavia, nei termini sopra chiariti con riferimento alla legge n. 1114 del 1962, gli obblighi contributivi ai Fondi ex ENPAS ed ex INADEL relativi al trattamento di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla gestione ex ENPDEP e all’ENAM, in quanto finalizzati ad assicurare prestazioni diverse da quelle previste dal regime previdenziale dell’Unione europea.
I contributi versati alle Casse pensionistiche, sia della Gestione Pubblica che della Gestione Privata, dalle Amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti collocati fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, già tutelati dal Fondo dell’Unione, potranno essere rimborsati dall’Istituto all’Amministrazione che ha effettuato il versamento. A tal fine, l’Amministrazione provvederà ad inoltrare la richiesta di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici, sia per la quota a carico del datore di lavoro sia per la quota a carico del lavoratore, alla Struttura territoriale competente a gestire la posizione contributiva dell’Amministrazione medesima, che provvederà a sua volta a regolare i rapporti con il lavoratore.
L’Istituto procederà al rimborso della suddetta contribuzione afferente al periodo in cui il dipendente pubblico è stato collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione europea, nei limiti della prescrizione decennale e, come di consueto, dopo aver trattenuto gli eventuali importi a proprio credito.
Autore: La redazione PERK SOLUTION