Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con il Parere n. 555/0.P./0001884/2020/1 dell’8 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di corrispondere l’indennità di ordine pubblico anche al personale delle Polizie Locali, titolare di posizione organizzativa, impegnato in servizi operativi esterni connessi all’emergenza sanitaria. Il Dipartimento, nel ricostruire il quadro normativo in materia, ha affermato l’impossibilità di cumulare detta indennità con le altre indennità previste dal CCNL del Comparto Funzioni Locali.
La formulazione letterale dell’art. 18 del CCNL del 21 maggio 2018, e nello specifico la possibilità di erogare ai titolari di posizione organizzativa, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ulteriori trattamenti accessori, assume carattere tassativo; di conseguenza l’indennità di ordine pubblico non sembra ancorabile ad alcuna delle previsioni derogatorie.
Rispetto all’ulteriore questione sottoposta, riguardante la possibilità di riconoscere al personale di Polizia Locale, titolare di posizione organizzativa, i compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario effettuato a seguito dell’emergenza sanitaria, da finanziarsi con le risorse del fondo, di cui all’art. 115 del D.L. 18/2020 (Cura Italia), la nota evidenzia che la problematica è stata esaminata dall’ARAN che ha espresso orientamenti applicativi restrittivi, a meno che la situazione emergenziale non sia condotta esegeticamente, in via di interpretazione estensiva, alla nozione di emergenza derivante da calamità naturale, fattispecie prevista dall’art. 18 del CCNL, quale ipotesi derogatoria legittimante il cumulo di tali compensi. Della questione è stato interessato il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali.