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Incremento indennità Sindaco piccoli comuni, necessario il cofinanziamento dell’ente

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con Deliberazione n. 132 del 23.09.2021, in accordo con gli orientamenti espressi da altre sezioni, ribadisce che l’incremento dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, previsto dall’art. 57-quater del DL n. 124/2019, pur essendo rimesso all’autonomia dell’ente, deve essere fissato nel rispetto del limite massimo previsto dalla legge e non può essere limitato al contributo statale senza alcun cofinanziamento da parte del comune. La misura della compartecipazione del bilancio comunale alla spesa deve essere fissata in modo da assicurarne l’adeguata copertura e la sostenibilità finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Il comma 1 dell’art. 57-quater dispone che la misura dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Il successivo comma 2 prevede un contributo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità.
La Sezione ribadisce che, pur essendo riconosciuta agli enti ampia autonomia nel deliberare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, entro il limite legale e compatibilmente con la rispettiva situazione finanziaria, tuttavia, l’assetto normativo appare orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell’indennità in oggetto, basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l’incremento in parola con ulteriori fondi propri.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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