Con deliberazione n. 12/2021, la Corte dei conti, Sez. Piemonte, ha fornito chiarimenti in merito all’incremento dell’indennità per i sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, prevista dall’articolo 82, comma 8-bis, del Tuel, introdotto dall’art. 57-quater del D.L. n. 124/2019. La stessa disposizione ha previsto l’istituzione di un fondo di 10 milioni di euro, presso il Ministero dell’Interno, al fine di contribuire alla copertura del maggior onere sostenuto dai Comuni, rinviando la ripartizione del fondo ad un decreto, assunto in data 23 luglio 2020. La Sezione ribadisce che sebbene la norma di cui al citato art. 57-quater), sia rubricata sotto il titolo “Indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia”, l’articolazione delle nuove previsioni normative appare strutturata nel senso che l’incremento, di cui al comma 8-bis, non operi ex lege ma postuli l’espressione di una scelta decisionale, rimessa, comunque, all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dell’indennità dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo di giunta. Depone in tal senso proprio la formulazione della norma, la quale non quantifica la misura esatta e fissa dell’incremento in oggetto ma ne fissa un tetto massimo nella misura dell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Quanto al contributo statale, lo stesso ha un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco (il quale è titolare della facoltà di rinunciare all’indennità). Pur essendo riconosciuta agli enti ampia autonomia nel deliberare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, entro il limite legale e compatibilmente con la rispettiva situazione finanziaria, tuttavia, l’assetto normativo appare orientato nel senso di configurare un divieto di incremento dell’indennità in oggetto, basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l’incremento con ulteriori fondi propri.