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Inconferibilità incarico di Responsabile Lavori Pubblici/ Patrimonio

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 550 del 16 novembre 2022, ha dichiarato inconferibile l’incarico di Responsabile del Settore Lavori Pubblici/Patrimonio affidato da un Comune ad un professionisti, in quanto lo stesso – fino al momento della nomina – ha svolto diversi incarichi professionali come direttore lavori di opere comunali a favore del Comune che l’ha nominato, specialmente nel periodo dei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico.

La nomina era avvenuta dopo che alla procedura di affidamento dell’incarico secondo le caratteristiche richieste dal Comune, aveva partecipato un solo professionista, lo stesso che aveva eseguito lavori per il Comune negli anni precedenti l’incarico, come direttore dei lavori di opere e coordinatore della sicurezza. Come rilevato nell’atto di avvio del procedimento, l’assunzione dell’incarico di Responsabile dell’UTC V Settore “Lavori pubblici/patrimonio” presso il Comune potrebbe astrattamente integrare l’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 4 d.lgs. 39/2013 rispetto ai precedenti incarichi dallo stesso svolti a favore dell’Ente nei due anni antecedenti.
L’art. 4, co. 1 lett. c), d.lgs. 39/2013 dispone che “A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:
c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.
La ratio sottesa alla disposizione in esame è quella di assicurare che i pubblici funzionari agiscano al solo fine di perseguire e massimizzare l’interesse pubblico dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l’azione amministrativa.

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