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Inconferibile l’incarico di Presidente di Agenzia di enti locali al Sindaco di uno dei comuni soci

Il Sindaco di uno dei Comuni partecipanti alla compagine sociale di un’Agenzia, interamente partecipata da enti locali, non può essere nominato Presidente. Lo precisa la delibera Anac n. 34 del 5 febbraio 2025, con la quale è stata accertata l’inconferibilità – ai sensi dell’art. 7, c. 2 lett. d), del d.lgs. n. 39/2013 – dell’incarico di Presidente del Consiglio d’Amministrazione (CdA) dell’Agenzia di un’area importante del Meridione, attribuito al primo cittadino di un Comune che possiede una partecipazione nel capitale sociale della stessa Agenzia – detenuto completamente da enti locali – e che, quindi, in qualità di socio, risulta ente conferente l’incarico.

In materia di inconferibilità, la fattispecie astrattamente applicabile sarebbe l’art. 7, co. 2, prima parte, del d.lgs. n. 39/2013, che dispone: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio […] del comune […] che conferisce l’incarico […] non possono essere conferiti: […] d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.”. La norma, con riferimento alla carica in provenienza, non prevede alcuna discriminazione fra comuni con popolazione inferiore o superiore ai 15mila abitanti.

Nel caso di specie, omissis risulta ascrivibile alla categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto si registra la partecipazione, tra gli altri soci, anche del Comune di omissis, che registra una popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Con riferimento alle PA che detengono una partecipazione nel capitale sociale di una società, già con la Delibera n. 553 del 6 giugno 2018 relativa all’inconferibilità dell’incarico di Presidente del CdA di una società in controllo pubblico da parte di una molteplicità di soggetti, l’Autorità ha precisato che il d.lgs. n. 39/2013 non richiede una partecipazione di controllo in
capo ad un’unica amministrazione.

Pertanto, anche qualora la partecipazione pubblica di controllo del capitale sociale di una società non sia riconducibile ad una singola amministrazione, ma a diverse amministrazioni pubbliche, ciò non ha conseguenze sulla natura giuridica della società partecipata, in quanto la partecipazione pubblica, complessivamente considerata, è una partecipazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c..

 

La redazione PERK SOLUTION

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