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Incentivi recupero evasione IMU TARI, rilevanza termini di approvazione del bilancio e del rendiconto

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 78/2021, ha ritenuto sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell’art. 17, comma 31, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, la seguente questione di massima ai fini dell’adozione di una pronuncia di orientamento generale: “se la locuzione “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267” per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo contenuta all’art. 1, c. 1091 della legge n. 145/2018 debba intendersi riferita, per il bilancio di previsione, al termine del 31 dicembre dell’anno precedente (ex art. 151, c.1, TUEL) e, per il rendiconto, a quello del 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (ex artt. 151, c.1, e 227, c.2, TUEL) ovvero se questa possa intendersi riferita anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze (ai sensi dell’art. 151, c.1, ultimo periodo TUEL) e, per il rendiconto, con legge”.
La possibilità di destinare, ai sensi dell’art. 1, comma 1091 della legge n. 145/2018, quota parte del maggior gettito IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente è espressamente condizionata all’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto “entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La questione interpretativa richiede di scrutinare se questa condizione possa ritenersi soddisfatta nel solo caso in cui il bilancio di previsione sia stato deliberato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (come prevede l’art. 151, c.1, TUEL) ovvero anche ove il bilancio di previsione sia stato approvato entro il diverso termine prorogato da specifiche disposizioni normative o con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, c.1, ultimo periodo, TUEL.
La questione in esame è stata in più occasioni portata all’attenzione della magistratura contabile, che si è espressa concordemente, ritenendo che il termine per l’approvazione del bilancio a cui la ridetta norma fa riferimento è quello del 31 dicembre dell’anno precedente, ai sensi dell’art. 151, c. 1, d.lgs. n. 267/2000, a prescindere da eventuali proroghe (SRC Emilia Romagna, n. 52/2019/PAR; SRC Lombardia n. 412/2019/PAR e nn. 40 e 113/2020/PAR; SRC Toscana, n. 46/2020/PAR; SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR; SRC Piemonte nn. 92 e 96/2021/PAR). Nella maggior parte dei casi, i quesiti proposti alle Sezioni regionali erano formulati con riferimento al termine prorogato con decreto ministeriale di cui all’art. 151 TUEL; tuttavia, l’interpretazione è stata ribadita anche con riferimento alla proroga del termine operata con legge (es., nel caso della legislazione emergenziale relativa all’epidemia da Covid-19, cfr. SRC Abruzzo, n. 120/2020/PAR).
Con riferimento al termine rilevante per l’approvazione del bilancio di previsione, il Collegio ritiene possibile una differente interpretazione ai fini dell’applicazione dell’art. 1, c. 1091, l. n. 145/2018. In primo luogo, a parere della Sezione, andrebbe valorizzato il fatto che l’art. 1, c. 1091, opera un rinvio generico ai termini stabiliti dal TUEL che, per esplicita previsione dello stesso Testo unico, per quanto riguarda il bilancio di previsione possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. In altre parole, lo stesso art. 151, c.1, TUEL, nel fissare per il bilancio di previsione il termine ordinario di approvazione al 31 dicembre, contestualmente prevede la possibilità che questo possa essere differito al ricorrere di giustificate ragioni. Considerare che l’art. 1, c. 1091, si riferisca esclusivamente al termine del 31 dicembre implicherebbe sostenere che esso operi un rinvio alla sola prima parte dell’art. 151, c. 1, TUEL, mentre il Collegio reputa che il rinvio in esame debba ritenersi esteso anche ai termini stabiliti dagli eventuali decreti ministeriali di proroga dei termini stessi.
La destinazione del maggior gettito al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate o al riconoscimento di trattamento accessorio avviene sulla base dei dati risultanti dal conto consuntivo relativo all’esercizio precedente (e, quindi, necessariamente, in un momento successivo alla chiusura finanziaria della gestione e rispetto all’approvazione del relativo rendiconto, consentendo di poter valutare se gli obiettivi di incremento di accertamenti e riscossioni di IMU e TARI siano stati effettivamente raggiunti). Per la Sezione, considerare come termini rilevanti di approvazione dei documenti contabili unicamente quelli “ordinari” si rischia di vanificare le particolari e spesso eccezionali esigenze poste alla base del loro differimento.

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