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Incentivi per funzioni tecniche in caso di adesione a convenzione quadro stipulata da soggetto aggregatore

Gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere riconosciuti al personale dipendente dell’Amministrazione che abbia svolto funzioni tecniche nella fase di esecuzione di un appalto di servizi concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, laddove sia stato nominato il direttore dell’esecuzione e purché ricorra quella particolare complessità che deve caratterizzare l’attività incentivabile, la cui occorrenza in concreto va verificata dall’Amministrazione. È quanto chiarito dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 120/2020. La Sezione ricorda preliminarmente che il fatto che l’Ente proceda mediante un soggetto aggregatore non può dirsi di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come è possibile evincere dalla norma contenuta nel secondo comma dell’art. 113, per la quale “Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale”. Il che, dunque, non esclude la possibilità per l’Ente di stanziare e destinare una quota percentuale del fondo ai dipendenti interni che operino nell’ambito della centrale di committenza. L’elencazione delle funzioni incentivabili (di cui al secondo comma dell’art. 113 del Codice) è riferita a particolari attività il cui espletamento è richiesto dalla complessità del procedimento cui esse attengono. Una volta ammesso il ricorso a tali forme d’incentivazione a tutte le tipologie di appalto, ciò che rileva, ai fini della riconduzione o meno della fattispecie entro lo spazio di applicabilità della norma, non è l’utilizzo di determinati meccanismi di approvvigionamento, quanto l’effettiva occorrenza di una delle attività incentivabili. Duplice presupposto per il riconoscimento degli incentivi è rappresentato dal fatto che vi sia a monte una “gara” (poiché in mancanza non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo) e una particolare complessità che in concreto deve caratterizzare attività da incentivare. Nel merito, spetterà all’ente la valutazione dell’occorrenza di attività effettivamente incentivabili svolte in relazione ad un appalto concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, rappresentando, la stessa, comunque, ipotesi eccezionale, la cui legittimità dipende dall’accertamento della particolare complessità che deve connotare l’attività svolta (tale da necessitare di uno sforzo supplementare che consenta di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione). Rimane altresì fermo che l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, è, peraltro, contemplata soltanto “nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione”, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP. Tale figura interviene soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore a 500.000 euro.
Con la medesima deliberazione la Sezione ha altresì evidenziato che le funzioni tecniche svolte nella fase di esecuzione di un appalto di servizi, concluso mediante adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, non sono incentivabili qualora la pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggregatore sia avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016. Nell’ipotesi di pubblicazione del bando di gara da parte del soggetto aggregatore avvenuta antecedentemente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 deve pertanto applicarsi, anche per quanto riguarda gli incentivi per funzioni tecniche, la disciplina previgente, la quale va individuata nel previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114. In base a tale normativa non erano incentivabili le funzioni relative alla esecuzione degli appalti di servizi.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION