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Incentivi per funzioni tecniche anche per appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 11/2021, in risposta ad una richiesta di parere articolata in dieci distinti quesiti riguardati gli incentivi per funzioni tecniche disciplinati dall’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha precisato che vi è la possibilità di riconoscere gli incentivi per appalti di lavori, servizi e forniture non inclusi nei rispettivi programmi, escludendo la liquidazione della quota di incentivi relativa alla fase di programmazione della spesa, purché ricorrano tutte le altre condizioni generali e, secondo un principio più volte affermato dalla giurisprudenza consultiva, ovvero che tali attività siano caratterizzate in concreto da quella particolare complessità che le deve caratterizzare, che rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento. Per la Corte non può escludersi l’ipotesi di appalti non inseriti nella programmazione, segnatamente al ricorrere di circostanze eccezionali ed imprevedibili, purché, ovviamente, sussista quella finalizzazione all’interesse pubblico che garantisca il rispetto del principio costituzionale del buon andamento, circostanza questa che dovrà trovare riscontro in una motivazione rafforzata dei provvedimenti amministrativi che danno vita alla procedura. Per quanto riguarda l’applicabilità degli incentivi, nell’ambito dei contratti di affidamento di servizi e forniture, la Sezione ricorda che tale condizione ricorre soltanto nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal R.U.P. soltanto negli appalti di forniture o servizi di importo superiore ad € 500.000,00, ovvero di particolare complessità. Tali ipotesi vanno considerate alternative, e pertanto la particolare complessità richiesta per la nomina del direttore dell’esecuzione potrebbe caratterizzare anche appalti di importo inferiore ad € 500.000. La particolare complessità rappresenta il presupposto che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione; ciò coerentemente con la ratio della norma, che è quella di accrescere l’efficienza della spesa attraverso il risparmio che deriva dal ricorso a professionalità interne per lo svolgimento di attività funzionali alla realizzazione di appalti in circostanze che altrimenti richiederebbero il ricorso a professionisti esterni, con possibili aggravi di costi per il bilancio dell’ente interessato. Nell’ambito degli appalti per forniture o servizi in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione, gli incentivi spettano anche al Responsabile Unico del Procedimento, oltre che alle altre figure che svolgono le prestazioni di verifica della conformità al progetto di servizio o fornitura messo in gara.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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