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Incarico esterno legittimo in assenza di professionalità interne

I giudici della Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale del Piemonte, con sentenza n. 106/2022, in merito alle modalità di attribuzione di incarichi esterni all’amministrazione, esprimono l’avviso che la normativa di riferimento, l’articolo 110, comma 6, del Tuel e l’articolo 7 commi 6 e 6 bis del d.lgs 165/2001, evidenziano la legittimità degli incarichi esterni quando ricorrano esigenze eccezionali ben delimitate per le quali occorra l’impiego di capacità professionali e conoscenze tecniche altamente qualificate e specialistiche, non rinvenibili tra le risorse interne, e che possano essere soddisfatte solamente attraverso il conferimento di incarichi individuali preceduti da procedure pubbliche comparative, dovendo, diversamente, l’amministrazione utilizzare le risorse professionali di cui dispone oppure valutare le mutate necessità in sede di programmazione triennale dei fabbisogni di personale, anche ricorrendo a forme alternative di gestione associata dei servizi. La disciplina comunque vieta il rinnovo dell’incarico, “salvo una proroga al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”. Nel caso di specie, “il ricorso a professionalità esterne è motivato dalle ridotte dimensioni dell’Ente e strutture organizzative per le quali l’utilizzo di forme alternative di gestione non configura alcuna responsabilità amministrativa”.

 

La redazione PERK SOLUTION

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