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Incarico di revisore dei conti a dipendente pubblico

La valutazione dei presupposti ai fini dell’autorizzazione all’incarico di revisore ad un dipendente pubblico è rimessa all’ente locale – datore di lavoro, ove non vi sia conflitto di interessi con l’ente presso il quale si è dipendente ed al di fuori dell’orario di servizio. È questa, in sintesi, la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di un dipendente pubblico di svolgere l’incarico di revisore dei conti presso altra amministrazione pubblica. Il Ministero ricorda che l’art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001, tenuto conto dei principi costituzionali di cui agli artt. 97 e 98 della Cost., disciplina la materia delle incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle PA con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali. Accanto al regime dell’incompatibilità assoluta opera il regime dell’autorizzazione, quando si verificano le ipotesi, in presenza delle quali la legge ammette lo svolgimento contestuale di attività lavorative, che si accompagnano a quella alle dipendenze di un’amministrazione pubblica. Non si può, dunque, affermare che esista un diritto del dipendente pubblico ad assumere incarichi esterni conferiti da altri soggetti, pubblici o privati che siano. Al contrario, esiste una volontà generale del legislatore di escludere la sussistenza di un tale diritto. È per questa ragione che è necessaria l’autorizzazione preventiva allo svolgimento di attività a beneficio di terzi. Tali disposizioni normative, inoltre, vanno lette in combinato disposto con l’art. 236 del TUEL, il quale disciplina i casi di incompatibilità e ineleggibilità all’incarico di revisore dei conti. Le ipotesi di incompatibilità sono tipiche e nominate dal legislatore e, pertanto, non possono essere derogate né estese per analogia ad altri casi che non siano quelli espressamente previsti dal legislatore medesimo. Ne consegue che un esame di eventuali ipotesi di cui trattasi deve essere effettuato in chiave di stretta interpretazione. In definitiva, con riferimento al caso di specie, risulta fondamentale l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, per la valutazione delle incompatibilità ex legis e per eventuali conflitti di interesse del caso concreto, ai sensi della legge n.190 del 2012 e con il decreto legislativo n. 39 del 2013. Per ulteriori chiarimenti, il Ministero dell’interno rimanda al Dipartimento della Funzione Pubblica l’eventuale approfondimento sul tema.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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