È stata pubblicata in G.U. n. 146 del 21 giugno 2021 la legge di conversione n. 17 giugno 2021, n. 87 del decreto legge n. 52/2021 recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, nonché il testo coordinato del DL 52/2021 con la legge di conversione. Il decreto-legge n. 52 del 2021 si pone in rapporto di successione e consequenziarietà rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che ha posto misure restrittive a fini di contenimento dell’epidemia da Covid-19, innanzi alla sua recrudescenza emersa nell’autunno del 2020. Esso reca il
quadro delle misure da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021 per la “graduale ripresa delle attività economiche e sociali”.
Tra le misure previste evidenziamo:
– l’art. 11-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, che proroga il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 % del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione. Le medesime disposizioni si applicano, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID -19. Si riduce dal 60 al 15 % la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), e dal 30 al 15 % la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del Piano medesimo;
– l’art. 11-quater, che proroga al 31 maggio 2021 i termini, rispettivamente, per la deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all’esercizio 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2021 degli enti locali (commi 1 e 2). Il successivo comma 3 stabilisce la proroga dei termini per l’approvazione da parte delle regioni e delle province autonome dei rendiconti e dei bilanci consolidati relativi all’esercizio 2020, rispettivamente al 30 settembre 2021 e al 30 novembre 2021. Il comma 9 del medesimo articolo dispone il rinvio di termini nell’ambito delle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali e di dissesto finanziario. La norma, in primo luogo, rinvia al 30 giugno 2021 il termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte del consiglio dell’ente locale qualora il termine di novanta giorni (previsto dall’articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 – TUEL) scada antecedentemente alla predetta data. Inoltre, viene rinviato al 30 giugno 2021 anche il termine entro il quale l’ente locale che ha deliberato il dissesto finanziario deve rispondere agli eventuali rilievi o richieste istruttorie formulate dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in merito all’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Tale termine è ordinariamente stabilito in sessanta giorni dall’articolo 261, comma 1, del TUEL.