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In G.U. la legge di conversione del D.L. 60/2024 – DL Coesione

È stata pubblicata in G.U. n. 157 del 06-07-2024, la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, e relativo testo coordinato con il D.L. 7 maggio 2024, n. 60.

Il provvedimento, a seguito dell’approvazione delle modifiche apportate dal Senato, consta di 50 articoli (rispetto agli originari 38), suddivisi in tre Titoli e nove Capi. Il decreto-legge è volto a prevedere misure urgenti in materia di politiche di coesione e utilizzo delle relative risorse finanziarie, introdurre ulteriori disposizioni di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento dalla capacità amministrativa, nonché misure per lo sviluppo e la coesione territoriale, misure in materia di lavoro, istruzione, università e ricerca, cultura, investimenti e sicurezza.

Tra le diverse disposizioni di interesse per gli enti locali segnaliamo:

  • Articolo 6, comma 6-bis (Contributi straordinari per fusioni di comuni): prevede, per gli anni dal 2024 al 2028, un incremento nella misura di 5 milioni di euro annui delle risorse per i contributi straordinari di cui all’articolo 15, commi 3 e 3-bis, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di
    cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni;
  • Articolo 6, comma 6-octies (Modifiche al Testo unico degli enti locali finalizzate a una semplificazione della gestione della liquidità): si interviene sulle disposizioni del TUEL, disponendo la soppressione della previsione per la quale l’ordinativo d’incasso (e mandato di pagamento) nella fase di riscossione (e di pagamento) debba contenere l’indicazione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate se derivanti da legge. Permane la previsione ivi contenuta per la quale l’ordinativo di incasso e il mandato di pagamento devono contenere l’indicazione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate se derivanti da trasferimenti o prestiti. Vengono escluse dall’applicazione del vincolo ulteriore di cassa le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuino un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa nonché quelle derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l’amministrazione ha formalmente
    attribuito una specifica destinazione;
  • Articolo 6-bis (Segretari comunali): viene autorizzata, per l’anno 2024, la spesa di € 1.330.000,00, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all’assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con Decreto del Presidente del Consiglio 30 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 4 del 5 gennaio 2024;
  • Articolo 7 (Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l’attuazione della politica di coesione): istituisce un meccanismo di premialità per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della
    politica di coesione;
  • Articolo 13, commi 4 e 5 (Incremento Fondo di sostegno ai comuni marginali e copertura oneri zone logistiche semplificate): dispone l’incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare la deindustrializzazione. Sono previsti ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2024 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Si prevede la copertura degli oneri derivanti dal contributo, sotto forma di credito d’imposta e di quelli connessi all’incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali, di cui al comma 4, mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione imputate alla quota relativa alle amministrazioni centrali;
  • Articolo 15, commi 1 e 2 (Norme sulle misure di revoca delle risorse del Fondo di sostegno ai comuni marginali): prevede che talune risorse assegnate a valere sul “Fondo di sostegno ai comuni marginali” – ai sensi dell’articolo 1, commi da 65-ter a 65-quinquies della legge bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) – non siano soggette a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai Comuni beneficiari. Le risorse si intendono utilizzate con l’adozione da parte del Comune, risultante dal sistema di monitoraggio di cui all’art.1, comma 245, della legge 147/2013, del provvedimento recante l’individuazione dei beneficiari delle iniziative ammissibili a finanziamento secondo quanto previsto dal DPCM previsto dall’articolo 1, comma 65-sexies, della legge 205/2017 e dall’art.1, comma 198, della legge 178/2020;
    Articolo 15, comma 3-bis (Addizionale comunale sui diritti di imbarco della regione Calabria): dispone che, a decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all’articolo 2, comma 11, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003), e successivi incrementi;
  • Articolo 15-bis (Accordi pubbliche amministrazioni e comuni): dispone che le Università creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e con debito superiore al 60% della spesa corrente, possono concludere con i comuni interessati degli accordi volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40%;
  • Articolo 15-ter (Differimento del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva): differisce, per l’anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti
    della TARI e della tariffa corrispettiva;
  • Articolo 29, comma 1-bis (Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici): la norma consente agli enti locali di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR di utilizzare le risorse già concesse per
    la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell’anno scolastico 2024-2025.

 

La redazione PERK SOLUTION