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In G.U. il decreto sullo stralcio debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro

È stato pubblicato in G.U. n. 183 del 02-08-2021 il decreto del MEF del 14 luglio 2021, recante “Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010”. Il Provvedimento, in attuazione dell’art. 4 del D.L. n. 41/2021, c.d. Decreto Sostegni, convertito in legge n. 69/2021, definisce tempi e procedure per l’annullamento dei debiti tributari, compresi nel decennio 2000-2010. Il condono opera per i debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del DL), risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017, a condizione che il soggetto debitore non abbia percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito imponibile superiore a 30.000 euro.
Entro il 20 agosto 2021, l’Agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle entrate, secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 1, l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.
Entro il 30 settembre 2021 l’Agenzia delle entrate, per consentire all’agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali, restituisce a quest’ultimo l’elenco segnalando, tra i codici fiscali in esso ricompresi e secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato n. 1, quelli relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del presente decreto, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori al limite dei 30.000 euro. L’annullamento dei debiti sarà effettuato alla data del 31 ottobre 2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle entrate. Nel caso di coobbligazione, l’annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli segnalati.
Ai fini del discarico conseguente all’annullamento, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 novembre 2021, l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica. Il discarico non opera per le quote inserite nell’elenco prive del requisito relativo all’importo e al requisito temporale, nonché per la presenza di eventuali carichi esclusi dall’annullamento. L’erroneo inserimento di tali quote può essere rilevato dall’ente creditore entro e non oltre i sei mesi dalla data di ricezione del predetto elenco.
Ai fini del discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali, gli enti territoriali, con delibera della giunta, previo parere dell’organo di revisione economico- finanziario, provvedono, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2021, attraverso:
a. la cancellazione definitiva dei propri residui attivi individuati dall’elenco trasmesso dall’agente della riscossione;
b. la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione dell’ultimo rendiconto approvato, di un importo pari a quello riguardante i residui attivi cancellati;
c. la determinazione del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di importo pari alla differenza tra l’importo dei residui attivi cancellati di cui alla lettera a) e la riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità di cui alla lettera b);
d. la cancellazione definitiva dalle scritture patrimoniali dei crediti individuati dall’elenco trasmesso dall’agente della riscossione già stralciati dal conto del bilancio.
L’operazione di riaccertamento di cui sopra è oggetto di un unico atto deliberativo della giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio.
In sede di approvazione del rendiconto 2021 è esercitata la facoltà di ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario di cui alla lettera c), in dieci annualità, in quote annuali costanti, a decorrere dall’esercizio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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