È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 79 del 25-3-2020, il Decreto legge n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento, nel riordinare l’intera disciplina emergenziale, intende regolamentare i rapporti tra Governo e Parlamento, i rapporti tra Governo e le Regioni, mentre, a livello sanzionatorio, introduce una «multa, come quelle previste per la violazione delle regole del codice della strada», che risulta più onerosa a livello economico.
Ai sensi dell’art. 3 del decreto le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del consiglio, misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.
L’art. 4, relativo a sanzioni e controlli, depenalizza a livello amministrativo e non più penale la violazione delle restrizioni concernenti la sospensione o la limitazione di determinate attività, individuate dall’art. 1; è prevista, infatti, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 mentre non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Resta, invece, penalmente sanzionata la violazione commessa dal soggetto in quarantena, sempre che il fatto non integri il delitto di cui all’art. 452 c.p., o altro più grave – il cui assetto punitivo, appositamente modificato, prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.