Il mutamento della destinazione urbanistica, che si concretizza nell’attribuzione del diritto edificatorio sull’intera superfice, consente sempre all’ente impositore di chiedere la maggiore imposta a titolo di IMU. In base a tale principio la CTP di Milano, con la sentenza n. 3250/2021, ha ritenuto non meritevole di accoglimento il ricorso della società contribuente, evidenziando che l’obbligo motivazionale dell’accertamento in materia di IMU deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'”an” e il “quantum” dell’imposta, come è avvenuto nel caso di specie. La società era, infatti, proprietaria di un’unità immobiliare comprensiva anche di un piazzale asservito al deposito e aveva versato l’IMU senza tenere conto dell’intervenuta modifica della destinazione urbanistica che inquadrava diversamente l’intero fondo. Per l’effetto dell’attribuzione del diritto edificatorio sulla superficie il terreno assurgeva ad “area edificabile” ai fini fiscali e ciò consentiva all’Ente locale di chiedere la maggiore imposta.
Autore: La redazione PERK SOLUTION