Il gestore della struttura alberghiera deve provvedere all’incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve trasmetterla al Comune. Il gestore non assume così la veste di sostituto di imposta, bensì quella di responsabile del pagamento, un agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a riversarlo nelle casse dell’ente pubblico. È questa in sintesi la risposta del dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia fornita a Telefisco 2021.
L’art 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, c.d. decreto Rilancio, introducendo un nuovo comma 1-bis all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno – o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale – al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Sia nel caso delle strutture ricettive, sia nel caso delle locazioni brevi, la novella normativa pone in capo a tale soggetto responsabile la presentazione della dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. È prevista anche una disciplina sanzionatoria, sia in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile (si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto), sia in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, laddove si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
Alcune sezioni giurisdizionali della Corte dei conti ritengono che i gestori delle strutture ricettive restino agenti contabili anche dopo le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta di soggiorno dall’articolo 180 del Dl 34/2020 (Corte dei conti Sicilia sentenza 432 del 2 settembre 2020; Corte dei conti Toscana sentenze 273 del 30 settembre 2020 e 286 del 4 novembre 2020). In particolare, la Corte dei conti siciliana ha rilevato che anche nella ipotesi di omesso versamento di somme ricevute a titolo di imposta da soggetto qualificabile come responsabile d’imposta sia stata riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. sez. I Appello, sentenza 23 ottobre 2018, n. 410) e la qualifica in capo al responsabile medesimo di agente contabile, chiamato in giudizio per il maneggio di denaro, e non quale coobbligato al pagamento delle imposte (Sez. Appello Sicilia, sentenza 18 gennaio 2018, n. 9).
Il Mef, allineandosi all’interpretazione della Corte dei conti, ritiene che i gestori delle strutture ricettive continuano a rivestire la qualifica di agente contabile e che, quindi, si è in presenza di un rapporto idoneo a fondare gli elementi costitutivi della responsabilità contabile, riscontrandosi le caratteristiche dell’agente contabile, come delineate dall’articolo 178 del Rd 827 del 1924, conseguenti al maneggio di denaro riscosso per conto dell’Erario e ad esso destinato, con la conseguenza che esso acquisisce natura di pecunia pubblica.
Con la sentenza n. 30227/2020, la Corte di Cassazione, ricostruendo il quadro normativo, ha evidenziato come il legislatore abbia, invece, trasformato obblighi e attribuzioni del gestore che, in relazione al medesimo tributo, è gravato oggi di oneri completamente diversi. Nella previgente disciplina, il gestore assumeva la qualifica di agente contabile con obbligo di rendicontazione, incaricato del pubblico servizio di riscossione della tassa di soggiorno e versamento nelle casse comunali, anche in assenza di preventivo specifico incarico da parte della pubblica amministrazione (in genere attraverso regolamento comunale). Nella nuova veste, il gestore assume la figura di sostituto di imposta, responsabile del pagamento dell’imposta e del contributo di soggiorno con diritto di rivalsa sul fruitore del servizio. In sostanza, il gestore, destinatario dell’obbligo tributario, deve versare il tributo a prescindere dal pagamento da parte degli ospiti della struttura ricettiva, sui quali può esercitare diritto di rivalsa secondo modalità tipiche della figura del responsabile d’imposta di cui all’art. 64 TUIR e in particolare del suo comma 3 (“chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa”). Risulta differente, altresì, il quadro sanzionatorio, in quanto l’omesso, parziale o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno da parte del gestore determina, ora, la concretizzazione di un illecito amministrativo e non anche la grave ipotesi di illecito penale del peculato d’uso (art. 314 c.p.). La Cassazione ha altresì evidenziato che la trasformazione della qualifica soggettiva del gestore e della condotta di omesso versamento dell’imposta, da reato penale a violazione amministrativa, si è prodotta solo per il futuro, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto, escludendo, in radice, che possa ulteriormente configurarsi il delitto di peculato, posto che il denaro ancora non versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui.