Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinché il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi a detti tributi; in particolare, gli atti in questione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
I comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e che non abbiano sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti – ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, dell’11 novembre 2020 – ad inserire nel Portale del federalismo fiscale, entro il 31 marzo 2021, le delibere tariffarie e i regolamenti già adottati negli anni precedenti. Tale adempimento è necessario affinché il comune ottenga, da parte dell’Agenzia delle entrate, la disponibilità dei dati – relativi all’annualità 2020 – risultanti dalle comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza effettuate dai gestori di strutture ricettive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti. L’inserimento delle delibere tariffarie e dei regolamenti pregressi deve avvenire selezionando dall’apposito menu a tendina lo specifico anno di riferimento, vale a dire l’anno d’imposta di adozione dell’atto medesimo, e solo previa verifica che l’atto non sia stato già trasmesso e pubblicato nel sito internet sito www.finanze.gov.it. Se gli inserimenti degli atti precedenti al 2020 sono effettuati in una data successiva al 31 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni esclusivamente i dati a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell’atto nel sito www.finanze.gov.it.