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Imposta di soggiorno e locazioni brevi: Criteri e termini di fornitura dei dati

Con decreto interministeriale 11 novembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, sono stati individuati i criteri, i termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui all’articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all’articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e all’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
I dati saranno resi disponibili dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per Struttura all’Agenzia delle entrate, che li renderà disponibili ai comuni che abbiano istituito l’imposta di soggiorno, o il contributo di soggiorno previsto per Roma Capitale, con cadenza semestrale, entro il 31 luglio dello stesso anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo sul Portale SIATELV2-Puntofisco, i dati relativi alle Strutture che sono ubicate nel proprio territorio. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Dipartimento delle finanze renderà disponibile all’Agenzia delle entrate l’elenco dei Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo, elaborato sulla base degli atti pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, unitamente alle informazioni in merito alla data di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e di conseguente acquisizione di efficacia dell’atto. Per i Comuni non ricompresi nell’elenco, reso disponibile alla data del 31 gennaio, i dati concernenti l’annualità in cui l’imposta è stata istituita saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di istituzione dell’imposta.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION