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Imposta di bollo su fatture elettroniche, calcolo e integrazione dell’Agenzia delle entrate

Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 4 febbraio 2021, definisce le modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle fatture inviate tramite SdI per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Sono inoltre definite le modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta, in applicazione dell’articolo 12-novies del D.L. n. 34/2019 e del relativo decreto attuativo (DM 4 dicembre 2020).
L’Agenzia delle entrate renderà disponibile al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato – mediante un apposito servizio web nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre – due distinti elenchi contenente gli elementi identificativi, rispettivamente, delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (elenco A) e delle fatture elettroniche inviate tramite il SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta ma per le quali emerge tale obbligo (elenco B). Il cedente/prestatore può modificare o integrare l’elenco B, con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta. Le modifiche potranno essere effettuate, in modalità puntuale o massiva, più volte ed entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno e inviate tramite SdI nel medesimo periodo, le modifiche sono effettuate entro il 10 settembre dell’anno di riferimento. Solo l’ultima modifica elaborata sarà utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare. In ogni caso le modifiche non possono essere operate oltre la data di effettuazione del pagamento. In assenza di variazioni da parte del cedente/prestatore, o dell’intermediario delegato, si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia. Il cedente/prestatore effettuerà il pagamento nei termini previsti dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014, utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo come determinato dall’Agenzia delle entrate. In alternativa, il cedente /prestatore potrà effettuare il pagamento in modalità telematica tramite modello F24. Il servizio web consentirà per ciascun trimestre la consultazione dei pagamenti effettuati. In caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche calcolata dall’Agenzia, questa trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC. Entro 30 giorni è comunque possibile presentare chiarimenti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia. Nel caso in cui non si provveda al versamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’importo omesso sarà iscritto a ruolo a titolo definitivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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