Con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si individua nella società di leasing (locatore), anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore (locatario). Ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, la quale permane finché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno. La TASI è dovuta invece dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25017 del 16 settembre 2021. La questione riguarda l’individuazione del soggetto passivo dell’IMU per un bene immobile concesso in locazione finanziaria nel caso di risoluzione del rapporto contrattuale a cui non fa seguito la restituzione del bene da parte dell’utilizzatore.
La differenza di trattamento tra le due imposte risiede nel fatto che l’art 1, comma 672, legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) secondo cui “in caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore comprovata dal verbale di consegna” è applicabile solamente alla Tasi, non potendo essere analogicamente estesa anche all’IMU, poiché il comma 703 della stessa legge precisa che “l’istituzione dell’IUC (della quale la Tasi è una componente) lascia salva la disciplina per applicazione dell’IMU», nonché per l’eterogeneità dei presupposti applicativi delle imposte in esame. A conferma di ciò l’art 9 del citato decreto stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali, non possono essere detenuti, perciò in dette ipotesi rileva la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. La Tasi, invece, è un’imposta destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune che possono essere utilizzati anche da chi solo materialmente dispone dell’immobile.
Autore: La redazione PERK SOLUTION