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Illegittimo il provvedimento del Sindaco che ordina lo sgombero di un’area occupata abusivamente

La ripartizione delle competenze amministrative tra gli organi politici e quelli burocratici va effettuata in base al principio generale di distinzione fra atti di gestione e atti d’indirizzo, che trova riscontro non solo nell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ma altresì, in termini generali, nell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, il quale comporta che tutta l’attività gestionale rientra, unitamente alle scelte che le sono inerenti, nella sfera delle competenze dirigenziali, e non in quella degli organi politici (in termini C.G.A., sez. giur., 17 giugno 2016, n. 173).
Nella specie viene in considerazione un’ordinanza di sgombero di un’area abusivamente occupata, la quale rientra nella competenza dirigenziale, senza che a diversa conclusione possa addivenirsi sulla base del mero richiamo fatto dal Sindaco del Comune al comma 4-bis dell’art. 54 del t.u.e.l., che presuppone e non fonda il potere di adozione dell’atto, che nella specie è mancante. È quanto stabilito dal TAR Sicilia, sezione I, sentenza 1° luglio 2021, n. 2134.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

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