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Illegittimo assegnare l’appalto dei rifiuti a chi in cambio affitta l’autoparco comunale

E’ illegittimo affidare l’appalto del servizio raccolta rifiuti al concorrente che si offre di prendere in locazione l’autoparco comunale per farne la propria sede aziendale. Lo ha stabilito Anac, con il parere del 10 novembre 2021.
L’Autorità evidenzia come “il baratto” manca di connessione funzionale con l’oggetto dell’appalto, creando una commistione fra offerta tecnica ed economica che è vietata per legge. Palese è in tal caso la violazione dell’articolo 95 del Codice dei contratti pubblici.
Inoltre, adottare come criterio di scelta della ditta per la raccolta dei rifiuti urbani e il servizio di pulitura delle strade (una gara del valore di 11 milioni di euro) chi si offre di affittare l’autoparco comunale, impedisce di misurare adeguatamente la qualità della prestazione offerta, visto che diventa invece rilevante chi accetta la locazione del magazzino, e chi offre di più per l’affitto. Ciò inevitabilmente inquina il giudizio della stazione appaltante, alterando i criteri oggettivi di valutazione.
L’indagine di Anac è stata avviata a seguito della contestazione del bando da parte di una società concorrente, che ha ravvisato illegittimità nei criteri di scelta stabiliti dal Comune. Dalle verifiche effettuate dall’Autorità effettivamente è emerso l’illegittimità del bando, in quanto “le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti”.
I criteri devono, in sostanza, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell’offerta, al fine di individuare il miglior rapporto qualità/prezzo. Tale non è, invece, il criterio stabilito dal Comune “che premia il concorrente che offre il più elevato canone mensile per la locazione dell’autoparco comunale”.

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