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Illegittima la proroga tecnica del contratto disposta prima dell’avvio della nuova gara

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, la proroga tecnica del contratto è legittima soltanto a condizione che: a) rivesta carattere eccezionale, dovendo ricorrere l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more della scelta di un altro contraente; b) non sia disposta prima dell’avvio della nuova gara. È quanto evidenziato dal TAR Lombardia, sezione IV, sentenza del 17 novembre 2022, n. 2552.

L’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 prevede che “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”. La norma prevede che l’opzione per la proroga sia prevista a monte, nel bando e nei documenti di gara.

In merito l’ANAC (con delibera n. 576 del 28 luglio 2021), ha puntualizzato che “l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto” (nello stesso senso T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 10 febbraio 2022, n. 891). Più in dettaglio, in base all’interpretazione della norma fornita dall’ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa (in tal senso ex plurimis T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 10 febbraio 2022, n. 891), affinché la proroga tecnica sia legittima, devono ricorrere i seguenti presupposti: a) la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (cfr. C.d.S., V, 11 maggio 2009, n. 2882; delibere ANAC n. 36 del 10 settembre 2008, n. 86/2011 e n. 427 del 2 maggio 2018); b) la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga (parere ANAC AG n. 33/2013).

 

La redazione PERK SOLUTION

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