La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 177/2020, ha chiarito che la prestazione di garanzie da parte del Comune in favore dell’Azienda Speciale per mutui contratti da quest’ultima per investimenti e l’incremento del fondo di dotazione iniziale dell’Azienda Speciale per la realizzazione di investimenti integrano ipotesi di contributi a carico della finanza pubblica, alle quali si applica il principio di gratuità, sancito dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010. Tale disposizione prevede che “…la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera…”.
Nel merito, la Sezione, in linea con i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2019/QMIC, ribadisce che il regime vincolistico di cui all’art. 6, comma 2 non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio. Come è stato osservato in un recente pronunciamento della Sezione regionale per il Lazio, che ha integralmente recepito i principi di diritto espressi in sede nomofilattica, “in presenza di un corrispettivo, il denaro rappresenta la controprestazione del rapporto obbligatorio, mentre, in presenza di un contributo, il denaro costituisce l’oggetto stesso della prestazione, potendosi prescindere, dunque, da un principio di sinallagmaticità delle prestazioni” (deliberazione n. 73/2020/PAR). Un contributo, in linea generale, costituisce una erogazione di denaro fine a sé stessa, talvolta condizionata al verificarsi di determinati eventi nella sfera giuridica del beneficiario, ma che comunque non rappresenta mai il pagamento di un corrispettivo, per la prestazione di un servizio o per la cessione di un bene. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 161 del 2012, ha evidenziato che “nella locuzione generale di enti «che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche» rientrino non solo quelli che ricevono erogazioni finanziarie, bensì tutti quelli che ricevono qualunque beneficio in risorse pubbliche, in grado di incrementare le componenti attive del bilancio dell’ente destinatario o di diminuirne quelle passive”, cioè a dire “utilità economica”, quali sovvenzioni in denaro, garanzie, esenzioni da tributi, canoni, etc.
Autore: La redazione PERK SOLUTION