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Il Fondo incentivi recupero evasione: La nota di aggiornamento di IFEL

IFEL ha pubblicato una nota di aggiornamento della lettura della disposizione riguardante il Fondo incentivi recupero evasione ex comma 1091, legge 145/2018, alla luce della recente deliberazione 113/2024, Corte dei conti, sez. Lombardia, già oggetto di una precedente nota di commento Ifel, precisando in particolare che le attività in corso, come pure i regolamenti approvati dai Comuni, previo accordo sindacale, non possono essere condizionati dalla recente variante interpretativa recata dalla deliberazione in commento, per le motivazioni addotte dalla Corte dei conti stessa e riportate nella nota allegata.

Con la nota del 28 febbraio 2019 IFEL ha fornito un supporto interpretativo per l’utilizzo delle prescrizioni contenute nel comma 1091, articolo 1, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, con il quale è stato reintrodotto nell’ordinamento delle entrate comunali il dispositivo che permette di accantonare una quota di gettito tributario per il potenziamento della gestione del settore delle entrate nei Comuni. Ai fini dell’alimentazione del fondo, la norma non definisce il montante su cui calcolare la quota dell’incentivo, ma fa riferimento alla facoltà comunale di “prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento” sia destinato al potenziamento delle attività degli uffici preposti alla gestione delle entrate.

Secondo la nota IFEL del 28 febbraio 2019, il riferimento della norma è ben chiaro nel rivolgersi alla riscossione dell’IMU e della Tari non spontanea, ma indotta da azioni dell’amministrazione. Il “maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI” debitamente accertato nel rendiconto, rimanda con chiarezza ai risultati dell’azione positiva dell’amministrazione in materia di recupero dell’evasione. Per definire la portata del “maggiore gettito”, l’aggettivo – secondo IFEL – deve riferirsi all’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di contrasto all’evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi, un aumento di risorse che non si sarebbe raggiunto con il solo adempimento
spontaneo. Per identificare il “maggior gettito”, dunque, non c’è alcun confronto intertemporale da effettuare, bensì dovranno essere considerate tutte le
riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune. In altri termini, il maggior gettito è quello realizzato complessivamente a seguito delle attività di contrasto dell’evasione, rispetto alla situazione in cui l’ente non effettui alcuna attività di controllo. Considerando la ratio della norma, si deve infatti ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento all’importo riscosso da atti di recupero tributario relativi all’IMU e alla Tari. Conseguentemente, quello che rileva è quanto riscosso in un determinato anno (competenza + resisui), indipendentemente dal periodo di emissione dell’atto. Si ritiene, dunque, che il parametro di riferimento ai fini dell’alimentazione del Fondo debba essere l’ammontare complessivo delle “riscossioni sollecitate” realizzate in un determinato anno.

La delibera n. 113/2024 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con riferimento alle somme da considerare per l’alimentazione del Fondo incentivi, ha ritenuto che “l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso di sola competenza di tali entrate accertate, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati… né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti)”. A parere di IFEL – si tratta di una interpretazione restrittiva che non trova diretto fondamento nel testo normativo e, di fatto, depotenzia fortemente l’istituto. Tale impostazione vincola, infatti, la consistenza del Fondo all’accertamento (e riscossione) incrementale rispetto all’anno prima, ed è penalizzante in modo particolare per quegli enti che negli anni hanno allestito un buon sistema di accertamento e controllo fiscale, puntando ad assicurare significativi e costanti livelli di recupero dell’evasione.

 

La redazione PERK SOLUTION

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