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Il Decreto Ristori è legge

La Camera con 303 voti favorevoli e 215 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge: S. 1994 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Approvato dal Senato) (A.C. 2828). Dopo l’esame degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finale, l’Assemblea ha approvato in via definitiva il provvedimento.
Il provvedimento reca un complesso di disposizioni volte principalmente a sostenere i settori economici più colpiti dall’aggravamento dall’emergenza sanitaria da COVID-19 – in particolare, con riferimento alla cosiddetta seconda ondata – e in relazione ai provvedimenti restrittivi sia delle attività produttive, sia degli spostamenti delle persone sul territorio nazionale. Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato è stata disposta l’abrogazione dei successivi decreti-legge nn. 149, 154 e 157 (cosiddetti Ristori bis, ter e quater, aventi le medesime finalità), al contempo disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di loro vigenza. Contestualmente, le modifiche apportate al Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al corpo del decreto-legge n. 137, onde trasporre in esso e mantenere nell’ordinamento le corrispondenti disposizioni dei tre decreti-legge.
Tra le principali misure evidenziamo:

  • l’abolizione della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, e cioè dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall’allegato 1 al provvedimento; tale abolizione è estesa alla vendita al dettaglio e servizi alla persona nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto. Si chiarisce che il beneficio trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione, e non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione;
  • l’esonero, per alcuni soggetti (bar e ristoranti), dal pagamento (dal 1° gennaio al 31 marzo 2021) del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l’occupazione delle aree destinate ai mercati (Cosap e Tosap);
  • la proroga al 10 dicembre 2020 (dal 31 ottobre) del termine per l’invio all’Agenzia delle entrate del modello 770;
  • la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale e all’IVA a beneficio dei soggetti che esercitano una serie di attività economiche danneggiate dalle misure previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dal presente decreto-legge;
  • la sospensione dei termini dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, alle ritenute alla fonte, alle addizionali regionali e comunali e all’Iva, in scadenza nel mese di dicembre 2020, per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo almeno del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
  • l’ampliamento, fino al 31 gennaio 2021, del periodo di riferimento in relazione al quale le imprese del trasporto pubblico locale possono usufruire del Fondo, istituito dal D.L. n. 34/2020, per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19.
    Si tratta di una modifica del periodo nel quale viene valutata la riduzione dei ricavi tariffari, che parte dal 23 febbraio 2020 e che viene ampliato fino al 31 gennaio 2021. La dotazione del Fondo viene inoltre rifinanziata, per l’anno 2021, di 390 milioni di euro, dei quali si stabilisce che una quota fino a 190 milioni di euro possa essere utilizzata per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Per tali servizi aggiuntivi le regioni e comuni, nel limite pari a 90 milioni di euro, possono ricorrere, anche mediante apposita convenzione, ad operatori economici esercenti servizi di trasporto di passeggeri su strada nonché ai titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;
  • l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un «Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore» con una dotazione per il 2021 pari a 70 milioni di euro. Il Fondo è espressamente rivolto alle  organizzazioni di Terzo settore che non svolgono attività di impresa, ovvero alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • l’assegnazione alle regioni di un contributo di 250 milioni di euro, per l’anno 2020, per il finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020; le risorse che avrebbero dovuto essere destinate al rimborso dei prestiti, e che invece vengono liberate a seguito dell’assegnazione del contributo in commento, possono essere utilizzate per ristorare le categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-2019. Si tratta dunque di un contributo a destinazione vincolata, che non può essere distolto da tale finalità per altri impieghi. La Regione beneficiaria, qualora non proceda a detto ristoro entro il 31 dicembre 2020, è tenuta infatti a riversare dette risorse al bilancio dello Stato;
  • la facoltà, per le regioni a statuto speciale, di utilizzare il fondo di anticipazione di liquidità in deroga alla normativa vigente, con conseguente ampliamento della capacità di spesa di tali enti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION