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Il debito fuori bilancio da sentenza esecutiva non si estende alle spese legali sostenute per la propria difesa

Il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante da sentenza esecutiva, per le spese legali che il comune condannato deve rifondere alla controparte vittoriosa in primo grado, già correttamente e doverosamente riconosciuto con deliberazione consiliare, secondo l’articolo 194, comma 1, lettera a), del TUEL, non può estendersi alla diversa fattispecie di debito derivante dall’acquisizione del servizio legale di difesa in giudizio del comune rimasto soccombente. È quanto stabilito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 99/2020. Nel caso di specie, il commissario per la provvisoria gestione del comune ha presentato richiesta di parere in merito alla possibilità di estendere il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, oltre che alle spese liquidate dal giudice in sentenza a carico del comune e a favore dei ricorrenti vittoriosi in primo grado, anche alle spese legali sostenute dall’ente locale resistente per la propria difesa, rimaste a carico del comune, in forza del principio di diritto processuale per cui le spese seguono la soccombenza. Dalla stessa prospettazione della richiesta di parere è desumibile che l’ente non abbia seguito le regole ordinarie per l’assunzione degli impegni di spesa previste dall’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese di difesa in giudizio dell’amministrazione locale. Data la diversità delle due fattispecie, non è possibile, sotto il profilo logico, prima ancora che giuridico, prospettare una pretesa “estensione” alla seconda fattispecie del riconoscimento operato in relazione alla prima. Spetterà al comune, nell’esercizio della propria discrezionalità, valutare se – e a quale titolo – riconoscere con la procedura prevista dall’articolo 194, comma 1, lett. e) del TUEL, anche le spese legali sostenute dall’Ente per la resistenza in giudizio.
A tal riguardo, si rammenta che secondo l’oramai consolidato orientamento giurisprudenziale la fattispecie di debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive (art. 194, c. 1, lett. a) si distingue nettamente dalle altre per il fatto che l’ente, indipendentemente da qualsivoglia manifestazione di volontà, è tenuto a saldare il debito in forza della natura del provvedimento giurisdizionale che obbliga chiunque e, quindi, anche l’ente pubblico ad osservarlo ed eseguirlo (art. 2909 cod. civ.). In questo caso l’ente locale non ha alcun margine discrezionale per decidere se attivare la procedura di riconoscimento o meno del debito perché è comunque tenuto a pagare, posto che in caso contrario il creditore può ricorrere a misure esecutive per recuperare il suo credito, con un pregiudizio ancora maggiore per l’ente territoriale. Il riconoscimento del debito fuori bilancio, ascrivibile, invece, alla lett. e) del comma 1 dell’art. 194 del TUEL comporta l’accertamento della sussistenza non solo dell’elemento dell’utilità pubblica, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, ma anche quello dell’arricchimento senza giusta causa, puntualmente dedotti e dimostrati.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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