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Il congedo parentale non rileva ai fini del calcolo della tredicesima mensilità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24206 del 2/11/2020, ha chiarito che, i fini del calcolo della tredicesima mensilità non rileva il congedo di cui la lavoratrice ha beneficiato per assistere il figlio affetto da leucemia. La lavoratrice sosteneva che l’art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001 pur prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 119/2011 rinviava alle regole sull’indennità di maternità e quindi all’art. 22, che riconosceva ai fini del calcolo della tredicesima anche il periodo di congedo; diversamente si ravvisava una discriminazione tra congedo di maternità e congedo per assistere il figlio disabile. Gli Ermellini rigettano il ricorso dichiarando infondati i motivi addotti perché, come sancito esplicitamente anche prima della novella del 2011, il congedo parentale richiesto per assistere il figlio non rileva ai fini del conteggio della tredicesima, così come per la maturazione delle ferie e per il TFR. La lavoratrice inoltre erra nell’invocare la discriminazione per contrasto con l’art. 3 della Costituzione, di chi fruisce del congedo per assistere un figlio malato, rispetto al congedo di maternità, poiché quest’ultimo viene associato ad un evento unico e palesemente diverso, come l’arrivo di un figlio.