Ifel ha pubblicato le risposte alle domande sul webinar “I tempi di pagamento della PA: le novità 2022” svolto lo scorso 21 febbraio con la collaborazione della Ragioneria Generale dello Stato.
I quesiti posti dai partecipanti consentono di mettere a disposizione della generalità dei Comuni alcuni elementi utili a dirimere dubbi riguardanti, ad esempio:
- le condizioni che determinano l’obbligo di accantonamento al fondo di garanzia per i debiti commerciali – FGDC (l’applicazione delle misure di garanzia è basata sulla verifica di due indicatori elaborati dalla PCC: l’indicatore di riduzione del debito pregresso e l’indicatore di ritardo annuale dei pagamenti. L’indicatore relativo al debito, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, può essere calcolato a partire dai dati contabili locali e gli enti che si avvalgono di tale facoltà devono avere effettuato le comunicazioni alla PCC relative agli stock riferiti ai due esercizi precedenti, previa verifica dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- la contabilizzazione del FGDC (se ricorrono le condizioni, il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio (N-1) viene incrementato con gli accantonamenti che l’Ente ha stanziato nel bilancio di previsione dell’esercizio (N). Ciò determina un incremento progressivo del FGDC, ma solo fino a quando l’Ente non rilevi il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 della legge n. 145/2018. In quest’ultimo caso, secondo la previsione del comma 863, il FGDC accantonato nel risultato di amministrazione è interamente liberato);
- il calcolo della quota da accantonare (il FGDC “non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”, pertanto possono escludersi dalla base di calcolo le spese finanziate da entrate vincolate. Sono vincolate le risorse di cui all’art. 187, comma 3-ter, del TUEL che, se non impegnate al 31 dicembre di ciascun anno, sono inserite nell’allegato a/2 al rendiconto);
- la possibilità di applicare la sospensione alle fatture “per attesa di collaudo” (l’art. 4, co. 2, lett. d, del d. lgs. n. 231/2002 prevede una diversa decorrenza dei termini del pagamento qualora sia necessario espletare controlli e verifiche eventualmente previsti dalla legge o dal contratto “ai fini dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali” e, quindi, esclusivamente allo scopo di verificare l’esatto adempimento della contro-prestazione da parte del creditore. Ciò posto, per le fatture soggette a “collaudo”, può legittimamente determinarsi una sospensione dei termini, nel presupposto che si tratti di operazioni di verifica della conformità delle forniture alle previsioni contrattuali e nel rispetto, in ogni caso, di quanto disposto dal successivo comma 6 del citato art. 4, d.lgs. n. 231/2002);
- il trattamento delle fatture che è impossibile pagare a causa dell’irregolarità del DURC (qualora il documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi non risultasse regolare, la stazione appaltante è tenuta a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto ai competenti Enti previdenziali e assicurativi).