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Gravano sul bilancio dell’Ente le spese relative al rinnovo della “Carta di qualificazione del conducente” (CQC)

La spesa relativa al corso di formazione necessario per conseguire il rinnovo della “carta di qualificazione del conducente” (CQC) prevista, dal d.lgs. n. 286/2005, per l’esercizio dell’attività di guida dello scuolabus comunale, deve gravare sul bilancio dell’ente locale. È quanto ha stabilito la Corte dei conti, Sez. Toscana, con deliberazione n. 30/2020/PAR.
La Sezione rileva come tale documento rappresenti una particolare abilitazione, in mancanza della quale non è consentito l’esercizio dell’attività di cui trattasi. Il possesso di tale abilitazione, di solito, è richiesto dal bando di concorso (in aggiunta al possesso della patente di categ. D) quale requisito per la partecipazione dei candidati alla selezione, oppure, per il superamento del periodo di prova successivo all’assunzione. In questa ipotesi, il conseguimento della CQC risponde ad un “interesse proprio” del lavoratore che intende proporsi sul mercato del lavoro, candidandosi alla selezione finalizzata all’assunzione o al superamento del successivo periodo di prova, e il relativo costo del conseguimento iniziale della CQC non può che gravare sul lavoratore stesso.
Diversamente, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione nel corso del rapporto di lavoro, per motivi organizzativi, modifichi il profilo professionale del lavoratore, precedentemente assegnato ad altre mansioni, assegnandolo alla guida dello scuolabus, il conseguimento iniziale della CQC risponde ad un “interesse esclusivo” dell’amministrazione comunale; in tal caso  il costo del conseguimento iniziale della CQC, dovrà gravare sull’ente datore di lavoro e al dipendente dovrà essere riconosciuto il relativo rimborso, qualora ne abbia sostenuto in anticipo il costo (in senso conforme cfr. Sezione regionale del Piemonte, deliberazione n. 366/2013 e Sezione regionale della Sicilia, deliberazione n. 397/2013).
Dopo l’assunzione il rapporto di lavoro si configura come un rapporto di durata, nel quale la prestazione professionale del conducente dello scuolabus è resa continuativamente, anno dopo anno, nell’interesse dell’ente di appartenenza e i dipendenti, per poter svolgere l’attività di cui trattasi, devono essere titolari di CQC, la cui validità è assicurata, nel tempo, dal rinnovo quinquennale conseguito a seguito di corso di formazione e di superamento del relativo esame finale. Poiché il rinnovo della CQC è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, ne consegue che i costi per lo svolgimento di detta attività (tra i quali rientra il costo del rinnovo della CQC) devono essere sostenuti dall’Amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION