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Gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 249/2021, ha ribadito che i compensi da corrispondere al personale dipendente a titolo di incentivi tecnici, di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, non costituiscono spesa del personale, ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la normativa di cui all’ art. 33, comma 2, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Di recente la Sezione regionale di controllo della Lombardia, con deliberazione n. 73/2021/PAR, si è pronunciata in merito ad un quesito analogo ed ha evidenziato che l’inserimento del comma 5-bis ad opera dell’art. 1, comma 526 della legge n. 205 del 2017 è l’elemento importante che è stato oggetto di approfondimento della Sezione delle autonomie (deliberazione n. 6/2018/QMIG) che, proprio per la prescrizione specifica, ha sottolineato come il legislatore, con norma innovativa contenuta nella legge di bilancio per il 2018, ha stabilito che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal comma 5-bis dell’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016) diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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